Lo Statuto AES
È costituita con atto rogito notaio Cabiddu in data 1986 in Oristano una libera Associazione ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, regolata del presente Statuto e denominata: Associazione Editori Sardi.
Nel ribadire che il libro è veicolo di diffusione e di acquisizione di informazioni, idee e cultura e quindi strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura voluto dalla Costituzione Italiana, si definisce la casa editrice il luogo imprenditoriale di produzione del bene libro che svolge l'essenziale funzione di tramite fra i soggetti dell'elaborazione intellettuale ed i lettori.
La denominazione dell'Associazione è siglabile in A.E.S. oppure in AES e nell'ambito del presente Statuto può essere semplicemente indicata come Associazione.
STATUTO DELL’AES – ASSOCIAZIONE EDITORI SARDI
(Aggiornato al 19 dicembre 2006)
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
- É costituita una libera Associazione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, regolata dal presente Statuto e denominata: "Associazione Editori Sardi"
Per memoria storica si premette che questa Associazione è stata costituita con atto rogito Notaio Cabiddu, in data 31 ottobre 1986 in Oristano. La successiva modifica, per meglio specificare i compiti e le attività dell'Associazione, avvenne in Sassari, in data 19 marzo 1991 con le integrazioni all'articolo 3 dello Statuto con voto unanime su proposta del Consiglio Direttivo. Nel ribadire che il libro è veicolo di diffusione e di acquisizione di informazioni, idee e cultura e, quindi, strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura voluto dalla Costituzione Italiana, si definisce la casa editrice il luogo imprenditoriale di produzione del bene libro che svolge l'essenziale funzione di tramite fra i soggetti dell'elaborazione intellettuale ed i lettori.
La denominazione dell'Associazione è siglabile in "A.E.S." oppure in "AES" e nell'ambito del presente Statuto può essere semplicemente indicata come Associazione.
SEDE
-
L'Associazione Editori Sardi ha sede legale in Cagliari, presso il domicilio del presidente pro-tempore.
La sede legale coinciderà con il domicilio del presidente che, di volta in volta, verrà nominato dall'assemblea degli associati.
Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione dell'Assemblea degli associati.
SCOPO
- L'Associazione è volontaria, senza finalità di lucro e, persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e indipendenza e, quale espressione delle imprese editrici sarde, si prefigge lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo dell'editoria in Sardegna e la diffusione del prodotto editoriale.
L'Associazione si propone inoltre di:
a) Riunire gli editori operanti in Sardegna, di libri, riviste, cartografia e prodotti dell'editoria elettronica e le case editrici sarde che producono prevalentemente, anche se non esclusivamente, libri, riviste e prodotti dell'editoria elettronica multimediali distribuiti in libreria e/o su canali commerciali, in lingua italiana, in lingua sarda e nelle varietà linguistiche presenti in Sardegna.
b) Rappresentare, assistere e tutelare gli interessi morali e materiali degli associati che si dedicano all'attività editoriale in ogni sede, in particolare in quelle istituzionali.
c) Promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza ed alla diffusione del libro e della cultura sarda e italiana nel mondo.
d) Favorire la crescita professionale degli editori mediante attività di aggiornamento e di formazione, da rivolgere anche ai dipendenti delle aziende editoriali ed ai giovani disoccupati nei settori di interesse delle imprese associate; incoraggiare lo studio e la divulgazione delle norme legislative nelle materie di interesse delle imprese associate.
e) Incentivare la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo.
f) Organizzare la partecipazione in forma associata delle case editrici a mostre e fiere nazionali ed estere.
g) Realizzare iniziative, associate e gestire servizi tecnici, amministrativi, informativi e formativi nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private per una loro sensibilizzazione nei confronti della editoria sarda.
h) Operare fattivamente in proprio o in collaborazione con enti, amministrazioni e privati, per promuovere iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione al fine di contribuire a promuovere una sempre maggiore conoscenza e diffusione sia in Sardegna che fuori Sardegna, dei libri editi dagli editori associati da quelli Sardi in genere.
i) Provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi connessi alla organizzazione delle attività promozionali (trasporti, allestimenti, realizzazione di cataloghi e ogni altra attività che sia utile per la migliore attuazione dei propri obiettivi).
j) Attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari pubblici e privati per l'attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dell'Associazione.
k) Svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale, incluse marginali attività commerciali strumentalmente connesse al raggiungimento dello scopo associativo e svolte nell'ambito dell'attività istituzionale.
Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi, nonché costituire società delle quali conservi il controllo.
PATRIMONIO
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dalle somme e dagli altri beni donati all'Associazione senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dall'Assemblea e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.
L'amministrazione e l'impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio Direttivo, che li svolgerà, nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Associazione.
È fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.
Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione delle loro attività imprenditoriali.
I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili nè ripetibili, nè possono formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, nè frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di recesso, nè in caso di morte dell'associato, nè in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di associato a qualsiasi titolo.
Le somme ricevute dall'Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.
PROFILO DI IDENTITÀ
- L'editore svolge con la sua attività un ruolo indispensabile per la realizzazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana qual è lo sviluppo della cultura. Alle caratteristiche proprie di qualsiasi Imprenditore, che comportano l'assunzione in proprio del rischio di investimento, l'editore deve coniugare l'obbligo di assicurare la libertà di espressione e il libero accesso alla cultura da parte di tutti. L'editore nell'operare nell'Isola ne difende l'identità culturale, il patrimonio letterario e linguistico, la specificità storica e ambientale e le minoranze in essa presenti. La casa editrice è un'impresa che ha un progetto editoriale che provvede con attività continuativa alla pubblicazione per proprio conto ed a proprie spese di opere di ingegno in forma di libri, riviste e prodotti dell'editoria elettronica e multimediale.
La casa editrice deve sviluppare le sue capacita' ideative, realizzando un catalogo strutturato, premessa di continuità e di progetto, in modo da coinvolgere, da una parte autori e collaboratori e, dall'altra, una struttura commerciale che ne permetta la distribuzione in libreria e/o su canali commerciali diversi, nel rispetto dell'utente finale.
Vengono compresi fra le case editrici anche l produttori di video cassette e prodotti informatici o multimediali, a condizione che abbiano contenuti editoriali, cioè rispondano ai requisiti di base definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n° 62.
Vengono inoltre comprese tra le case editrici, coloro che pubblicano guide, cataloghi, annuari, data base, purchè le informazioni siano organizzate secondo una logica di informazione culturale e di comunicazione e siano trattate redazionalmente.
Non si configura come attività editoriale il lavoro redazionale, grafico, tipografico e compositivo eseguito per conto dI committenti.
Non si considerano come case editrici e, come tali non potranno far parte dell'Associazione, quelle società che intendano svolgere esclusivamente l'attività editoriale come produzione di libri pagati dagli autori.
ASSOCIATI
- Possono far parte dell'Associazione, senza alcuna limitazione temporale alla effettività del rapporto associativo le case editrici che abbiano la sede legale in Sardegna, siano esse società di persone o di capitali, ditte individuali o cooperative che possiedono i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione alla Camera di Commercio;
b) almeno due anni di attività continuativa;
c) un progetto editoriale;
d) un catalogo strutturato.
Possono aderire o essere associate, per meriti particolari, inoltre, case editrici che non possiedono tutti i suddetti requisiti o che non esercitano temporaneamente l'attività, purchè regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e purchè la sospensione dell'attività non superi il limite massimo di cinque anni.
Fra gli associati vi è parità di condizioni; stessi diritti e stessi doveri per tutti. - L'adesione all'Associazione presuppone l'accettazione integrale del presente Statuto: essa è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale. Il nominativo dell'azienda associata, del suo delegato e del supplente, i loro rispettivi recapiti e la data di ammissione sono annotati nel libro dei Soci e firmati dai due interessati e dal Presidente dell'Associazione Editori Sardi.
- L'adesione è prestata per non meno di un esercizio annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di dimissioni, che vanno comunicate all'organo amministrativo con lettera raccomandata, spedita non meno di trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio annuale.
- Fuori del caso di cui all'articolo precedente chi receda senza giusta causa dovrà erogare quanto eventualmente dovuto per l'esercizio in corso.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata per motivi ritenuti a suo insindacabile giudizio gravi: tali sono, a solo titolo esemplificativo, l'ingiustificato e grave ritardo nel pagamento delle quote sociali, il comportamento contrario ai doveri dell'associato, nonché tutte quelle condizioni e situazioni comunque contrarie all'interesse dell'Associazione che, non consentendo una serena convivenza associativa, possano in qualunque modo minarne la prosecuzione.
- L'associato di cui sia proposta l'esclusione deve esserne espressamente preavvertito e, se presente, può esporre le sue ragioni prima della relativa votazione.
- La qualità di associato è intrasmissibile.
DIRITTI E DOVERI
- L'Associazione Editori Sardi riconosce a tutti gli associati:
a) il diritto di partecipare all'attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie; di fruire delle attività di rappresentanza dell'A.E.S. e di una periodica informazione sulla vita associativa; di recedere dall'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
b) il dovere di contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa, di pagare tempestivamente le quote sociali e di rispettare lo Statuto.
Gli associati hanno il dovere di pagare tempestivamente le quote associative e hanno il diritto di eleggere e di poter essere eletti alle cariche associative.
ORGANI
- Sono organi dell'A.E.S.:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ASSEMBLEA
- L'Assemblea degli associati si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno (per approvare il rendiconto annuale, confermare o modificare la quota di ammissione e la quota sociale annuale) ed inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta all'organo amministrativo almeno un quinto degli associati, quando siano rese vacanti cariche sociali e quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
- La convocazione avviene a cura dell'organo amministrativo per raccomandata da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima.
Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione.
Hanno diritto di partecipare alla assemblea gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento delle quote associative.
Ogni associato che abbia diritto di intervenire in assemblea, potrà farsi rappresentare da altro associato con semplice delega scritta. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Vice Presidente o da persona scelta senza formalità dagli intervenuti.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta degli associati iscritti, in regola con il pagamento delle quote ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e/o rappresentati.
L'Assemblea degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati; per le delibere inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in proprio o per delega. - L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è competente inoltre:
a. sugli indirizzi generali dell'Associazione;
b. sull'elezione e sulla revoca delle cariche sociali e sull'esclusione dei Soci;
c. sulle modifiche statutarie, salva la facoltà di recesso dei dissenzienti;
d. sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
e. sull'adesione ad altre associazioni a carattere nazionale aventi gli stessi scopi sociali;
f. su ogni punto iscritto all'ordine del giorno;
g. nel formulare raccomandazioni ad altri organi sociali;
h. nel formare comitati ristretti per l'esame di particolari aspetti dell'attività sociale.
i. sull'approvazione del Regolamento interno per l'applicazione delle norme statutarie e per assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione. - L'associato sana l'irregolarità o l'inesistenza della convocazione con la sua presenza o con l'acquiescenza successiva alla conoscenza della delibera cui non è stato posto in grado di partecipare.
- È ammessa la delega scritta ad altro associato; nessun associato però potrà in ogni caso avere più di tre deleghe. L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo della Associazione, è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti tra gli associati, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, nomina il Presidente dell'A.E.S. e due vice Presidenti; nomina inoltre al suo interno il Tesoriere dell'Associazione.
Esso assicura la continuità della vita sociale ed è dotato dei più ampi poteri nell'ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla scadenza del suo mandato, mentre dopo la scadenza suddetta e sino all'Assemblea annuale, potrà esercitare i poteri relativi alla sola ordinaria amministrazione.
Qualora venisse a mancare per una causa qualsiasi un membro del Consiglio Direttivo (dimissioni, cessazione dell'attività, esodo dall' Associazione. ecc.) la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio stesso fino alla ratifica dell'Assemblea.
In particolare predispone il rendiconto annuale dell'esercizio, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene esposto all'Assemblea non oltre 120 (centoventi) giorni da detta scadenza, e quindi non oltre il successivo 30 aprile, salvo particolari impedimenti che dovranno essere motivati; documenta i suoi atti di gestione in modo tale da renderli conoscibili ai Soci e fornisce in Assemblea tutti i chiarimenti di cui venga fatta richiesta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo per determinare la maggioranza. Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti un terzo dei membri del Consiglio e comunque non meno di tre. - L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa da almeno un quinto degli associati. La revoca della carica è deliberata per gravi negligenze, per irregolarità di gestione, per trasgressione dello Statuto, con particolare riferimento all'art.13 lettera b) del presente Statuto.
L'interessato non vota, ma ha il diritto di esporre le sue ragioni in Assemblea. - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed inoltre, obbligatoriamente almeno una volta per la preparazione del rendiconto annuale. Si riunisce altresì quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano congiuntamente richiesta almeno due componenti.
IL PRESIDENTE
- Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione in giudizio e rispetto ai terzi. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In tema di ordinaria amministrazione, nei casi di urgenza, esplica le attribuzioni del Consiglio Direttivo, al quale chiede tempestivamente la ratifica dei relativi atti. Egli può essere revocato con le stesse modalità dell'articolo 23 del presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente designato.
REVISORE DEI CONTI
- L'Associazione potrà avere un Revisore Contabile, eventualmente nominato dall'Assemblea, anche fra gli associati, ai sensi della legge n. 88/96, che durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile. Le funzioni di controllo ed i doveri del Revisore Contabile sono quelle previste dall'Art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili. Qualora venisse nominato, il Revisore riferirà annualmente all'Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo economico-finanziario.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio di Probiviri, composto da non più di tre membri rieleggibili. Al Collegio spetta il compito di risolvere eventuali vertenze sorte fra gli associati o fra questi e l'Associazione, su questioni attinenti l'attività associativa. Il loro giudizio è inappellabile e vincola sia l'Associazione che gli associati.
DURATA
- La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a data da stabilirsi: essa potrà essere sciolta anticipatamente, quando vi sia richiesta di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati in regola con lo Statuto.
SCIOGLIMENTO
- In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori tra i Soci, i quali dovranno adempiere gratuitamente al mandato loro conferito.
L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre associazioni aventi analoga finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.