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Venerdì 28 Gennaio 2005
Tutelare l'opera dell'arte e dell'ingegno
IL DIRITTO D'AUTORE
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Il diritto d'autore è quel diritto legalmente riconosciuto a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno o dell'arte.
In Italia, oggi, il diritto d'autore è disciplinato da una serie di disposizioni di cui la più importante è la legge 633 del 1941. La legge è composta di 206 articoli contenuti in 8 titoli, che riguardano i seguenti temi:
- il soggetto
- l'oggetto
- il contenuto
La regola generale che il legislatore ha dato è che l’autore dell'opera è chi è in essa indicato come tale. In altri casi specifici valgono delle norme distinte. Nelle opere collettive ( riviste ), ad esempio, è autore chi dirige ed organizza la creazione dell'opera stessa.
Le persone giuridiche private ( esempio associazioni riconosciute ), lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere autori quando si verificano determinate condizioni:
- l'opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore;
- l'opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica;
- l'opera deve essere pubblicata.
L'oggetto del diritto d'autore riguarda un bene molto particolare che rientra nei beni immateriali : l'opera dell'ingegno. Questa deve possedere il carattere della creatività. Vengono tutelate tutte le opere che siano riconducibili:

- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale

- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un’opera originale in sé

- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia

- all’architettura: i disegni e le opere dell’architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico

- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)

- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche

Sono protette inoltre anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.


La legge sul diritto d'autore 633 del 1941 riporta, all'art.2, un elenco delle singole opere tutelate, si tratta, tuttavia, di una lista non categorica. Le legge richiama alcune opere non tutelabili: i testi ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ( ad esempio le leggi ).

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (anche detto diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall'autore deve essere riferito all'autore medesimo, evitando che altri si possa gloriare dell'operato di questi. Secondariamente, il diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e salvo casi particolari tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.

Il contenuto del diritto, infine, riguarda le singole facoltà o poteri che sono esercitabili dal titolare del diritto stesso. Il diritto d'autore comprende due classi di facoltà: poteri per la utilizzazione economica dell'opera ( cosiddetti diritti patrimoniali d'autore ) e poteri a difesa della personalità dell'autore ( cosiddetto diritto morale d'autore ). La legge sul diritto d'autore regge un elenco dei singoli poteri. I diritti patrimoniali sono trasferibili, il diritto morale no.
Un discorso a parte bisogna fare per la durata dei diritti. Essi cessano quando viene a mancare il bene o l'interesse di cui sono portatori. Tuttavia, c'è una categoria di diritti che è immortale: il diritto morale d'autore. Tutti gli altri diritti cessano con il venire meno del bene o interesse ( ad esempio la demolizione di una autovettura fa’ cessare il diritto di proprietà ). I diritti patrimoniali d'autore fanno eccezione poichè cessano con il trascorrere di un tempo determinato ( ad esempio i diritti patrimoniali di una persone fisica cessano dopo 70 anni dalla sua morte ).

LINK UTILI:

- www.riflessioni.it/archivio/diritti_autore.htm

- www.zoomedia.it/copyrights01.html

- www.giustizia.it/cassazione/leggi/Diritti_autore.htm

- www.aib.it/aib/cen/copyright.htm

- www.bertola.eu.org/icfaq/diritti.htm

- www.hek.it/dda1.asp

- www.ch.ch/urn:ch:it:ch:ch.08.14.02.05:01

- www.dirittodautore.it

 
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