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Martedì 3 Dicembre 2002
Edizioni Sole - Giuseppe La Sala
LA TERZIETA' DEL GIUDICE TRIBUTARIO
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Col libro “La terzietà del giudice tributario – un iter evolutivo in essere” pubblicato dalle Edizioni Sole, il prof. Giuseppe La Sala ha cercato di esaminare le cause di incompatibilità stabilite per il giudice tributario, di fare una comparazione con quelle stabilite per il giudice ordinario e di tentare di comprendere l’origine della loro diversità.
La storia della giustizia tributaria dimostra che una costante, nel nostro sistema tributario, è la presenza di una decisa volontà del legislatore, volta a sottrarre alla cognizione della magistratura ordinaria le questioni attinenti alla determinazione quantitativa del reddito imponibile.
In particolare, la limitazione alla giurisdizione ordinaria in materia tributaria è stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato unitario: nel 1865 con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, si abolirono i tribunali del contenzioso, si devolsero alla giurisdizione ordinaria tutte le materie in cui si facesse questione di un qualsiasi diritto civile o politico e si stabilì, inoltre, l’esclusione dalla sua competenza delle questioni relative alle imposte.

All’obiettivo volto ad affidare alla competenza di giudici speciali la giurisdizione tributaria, il legislatore ha affiancato quello di rendere maggiormente densi di significato, in capo ai giudici tributari, quei caratteri di terzietà e di imparzialità, propri degli organi giurisdizionali, per fare in modo che il giudice tributario fosse effettivamente un giudice “super partes”.
Per questo motivo egli, diversamente da quanto stabilisce per il giudice ordinario (civile, penale e amministrativo), con riferimento al giudice speciale tributario ha previsto non solo le cosiddette incompatibilità funzionali, cioè quelle caratterizzate dal rapporto del giudice, con l’oggetto della causa o con le parti e che danno luogo all’astensione e alla ricusazione del giudice, ma anche le cosiddette incompatibilità organiche e di servizio cioè, rispettivamente, quelle che incidono sul rapporto di immedesimazione organica del giudice nell’ufficio giudiziario e quelle relative al rapporto che lega il giudice allo Stato.

Da ciò deriva che gli istituti dell’astensione e della ricusazione del giudice sono applicabili tanto ai giudici ordinari in senso ampio, quanto ai giudici speciali tributari; per i giudici ordinari le ipotesi di incompatibilità si identificano sostanzialmente negli istituti di astensione e ricusazione; per i giudici speciali tributari le ipotesi di incompatibilità sono nettamente distinte e diversamente disciplinate dagli istituti di astensione e ricusazione.
Si può facilmente notare che la disciplina delle incompatibilità dettata per il giudice tributario, va ben oltre le sole ipotesi di astensione e ricusazione e che, nonostante la genesi delle incompatibilità sia la stessa per la totalità dei giudici presenti nel nostro ordinamento costituzionale, esiste una diversificazione della legislazione correlata del giudice considerato.

In definitiva, tutte le disposizioni in materia di incompatibilità del giudice (sia ordinario che speciale), hanno lo scopo di assicurare le posizioni di indipendenza, terzietà ed imparzialità, che sono quelle che caratterizzano la funzione giudiziaria. Per chiarire in cosa consistono le suindicate posizioni, partiamo dalla considerazione del fatto che il giudice è visto comunemente come il soggetto che, posto tra due parti in conflitto e ascoltate le loro rispettive ragioni, prende una decisione e quindi, emana una sentenza che deriva esclusivamente dall’obiettiva applicazione delle norme al caso concreto e non da una sua valutazione discrezionale.

Pertanto, la posizione del giudice è quella di arbitro imparziale tra due parti in contrasto. Da questa visione scaturisce la concezione che identifica la terzietà del giudice come carattere distintivo della giurisdizione: il giudice è tale se si pone come terzo disinteressato tra due parti interessate in lite,, allo scopo di arrivare ad una decisione in cui una di loro è riconosciuta nel giusto e l’altra trovata in errore.
Affinché la posizione di terzietà sia effettiva, è necessario che siano sempre distinti il soggetto che attua la garanzia dell’ordinamento (giudice) ed il soggetto che la sollecita (parte: privata o Pubblico Ministero).

Il principio di imparzialità esprime tradizionalmente l’estraneità del giudice al caso concreto e quindi agli interessi di cui le parti sono portatrici e appare, senz’altro, il requisito che qualifica il giudice, il criterio per affermare o negare in concreto la veste di organo giurisdizionale ad un soggetto investito del potere di decidere.
L’imparzialità può essere istituzionale e può essere intesa come estraneità potenziale agli interessi della controversia ed è dovuta sia all’indipendenza interna del giudice, cioè all’assenza di rapporti gerarchici rispetto ad organi sovraordinati che possono orientare il suo giudizio, sia alla sua indipendenza esterna, cioè all’assenza di rapporti di soggezione con organi estranei al corpo giudiziario.
L’imparzialità in concreto fa riferimento ai particolari interessi oggetto della controversia in esame.
Se scorporiamo da questo quadro la nozione di indipendenza si nota che essa si colloca in una posizione di strumentalità rispetto all’imparzialità necessaria per l’identificazione del giudice.
Il principio di indipendenza è volto quindi ad assicurare l’imparzialità del giudice, o meglio l’esclusione di ogni pericolo di parzialità, in modo che sia garantita al giudice una posizione assolutamente super partes.

La disciplina delle incompatibilità per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali si inquadra, dunque, nella delicata materia delle garanzia dell’imparzialità del giudice il quale, deve mantenere una posizione di estraneità e di indifferenza rispetto agli interessi di cui sono portatori le parti del processo.
In particolare, nella più ampia nozione di incompatibilità, sono raggruppate le varie cause che impediscono al giudice, la legittimazione a conservare una determinata posizione o ad esercitare determinate funzioni. pr> Per garantire le posizioni di terzietà e di imparzialità del giudice, il nostro ordinamento ha previsto specifici strumenti che concorrono alla loro concreta realizzazione e che quindi, rimuovono quegli ostacoli che possono inficiare l’obiettività e l’indipendenza di giudizio che è il presupposto per l’esercizio idoneo della funzione giudiziaria.
Tali strumenti sono: l’istituto dell’astensione e ricusazione ed il regime delle incompatibilità.

L'Autore:
Giuseppe La Sala
Professore docente di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari.
Dottore Commercialista. Giudice tributario regionale della Sardegna.

Dati tecnici dell'opera:
LA TERZIETA' DEL GIUDUCE TRIBUTARIO
un iter evolutivo in essere

Autore: Giuseppe La Sala
Editore: Ivan Botticini
- formato cm. 15x21
- 88 pagine
Prezzo di vendita al pubblico:
10,50 Euro
ISBN 888837702-6

 
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